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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
 
Roma, 1° luglio 1849
 
PRINCIPI FONDAMENTALI
 
I
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
II

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.
V
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI
La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII
Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.
VIII
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.
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TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
 
ARTICOLO 1
Sono cittadini della Repubblica: Gli originarii della Repubblica; Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; Gli stranieri col domicilio di dieci anni; I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
 
ARTICOLO 2
Si perde la cittadinanza: Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare; Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo; Per condanna giudiziale.
 
ARTICOLO 3
Le persone e le proprietà sono inviolabili.
 
ARTICOLO 4
Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.
 
NOTE STORICHE
Redatta ed approvata da un'assemblea eletta a suf-fragio universale, la Costi-tuzione della Repubblica Romana è uno dei casi più avanzati della storia costi-tuzionale e democratica di tutta Europa.
Fu scritta tra la fine del 1848 ed i primi mesi del 1849 sotto la minaccia co-stante delle truppe francesi che, su invito del Papa, erano state inviate ad occu-pare Roma.
È una costituzione breve, di principi e di norne di carat-tere generale formulati per lo più con grande sempli-cità e chiarezza.
Una costituzione in gran parte valida per il secolo successivo almeno nelle sue linee essenziali, che ri-sente dell'inevitabile in-fluenza delle costituzioni rivoluzionarie francesi.
Ma fondamentale per la nostra storia, essendo il primo caso in Italia di una costituzione democratica, nella quale la sovranità di-scende direttamente dal popolo.
INDICE


Dei diritti e dei doveri dei cittadini





Disposizioni transitorie
 
 
 
 
ARTICOLO 5
Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
 
ARTICOLO 6
Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
ARTICOLO 7

La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

 
ARTICOLO 8
L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
ARTICOLO 9
Il segreto delle lettere è inviolabile.
ARTICOLO 10
Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
ARTICOLO 11
L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
ARTICOLO 12
Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
 
ARTICOLO 13
Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
ARTICOLO 14

La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

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TITOLO II
DELL'ORDINAMENTO POLITICO
 
ARTICOLO 15
Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.
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TITOLO III
DELL'ASSEMBLEA
 
ARTICOLO 16
L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
ARTICOLO 17

Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

 
ARTICOLO 18
Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
ARTICOLO 19
Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
ARTICOLO 20
I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
ARTICOLO 21
L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione. Si rinnova ogni tre anni.
ARTICOLO 22
L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
ARTICOLO 23
L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.
 
ARTICOLO 24
Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
ARTICOLO 25

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

ARTICOLO 26
I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.

ARTICOLO 27

Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
ARTICOLO 28
Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.
ARTICOLO 29
L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
ARTICOLO 30
La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
ARTICOLO 31
Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
ARTICOLO 32

Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

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TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
 
ARTICOLO 33
Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
ARTICOLO 34
L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.
ARTICOLO 35
Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
ARTICOLO 36
Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
ARTICOLO 37
Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.
ARTICOLO 38
Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
 
ARTICOLO 39
Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ARTICOLO 40
I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.
ARTICOLO 41
I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.
ARTICOLO 42
Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
ARTICOLO 43
I consoli e i ministri sono responsabili.
ARTICOLO 44
I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
ARTICOLO 45

Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

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TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
 
ARTICOLO 46
Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.
ARTICOLO 47
Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.
ARTICOLO 48

Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

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TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
ARTICOLO 49
I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
ARTICOLO 50
Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ARTICOLO 51
Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ARTICOLO 52
La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
ARTICOLO 53

Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

ARTICOLO 54
Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
ARTICOLO 55

Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

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TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
 
ARTICOLO 56
L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ARTICOLO 57
L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
ARTICOLO 58
Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
ARTICOLO 59
I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
ARTICOLO 60
La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
ARTICOLO 61
Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
ARTICOLO 62

Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

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TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
 

ARTICOLO 63

Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
ARTICOLO 64
L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
ARTICOLO 65

L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
ARTICOLO 66
Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.
ARTICOLO 67
Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.
ARTICOLO 68
Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
ARTICOLO 69

Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

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