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STATUTO ALBERTINO
 
Torino, 4 marzo 1848
 
CARLO ALBERTO
 
per la grazia di Dio
 
RE DI SARDEGNO, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
Ecc. Ecc. Ecc.
 
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
 
FONDAMENTI DEL REGNO
 
ARTICOLO 1
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
 
ARTICOLO 2
Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
 
NOTE STORICHE
Concesso dal Re Carlo Alberto, istaurava un siste-ma di monarchia costituzio-nale pura.
Tuttavia ben presto la pratica si evolse, nel senso di affermare un sistema costituzionale parlamentare contraddistinto dal fatto che il Governo dovesse avere la fiducia del Parlamento.
In seguito lo Statuto diven-ne la carta costituzionale del Regno d'Italia.
La sua abrogazione derivò formalmente dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1° Gennaio 1948.
INDICE


Dei diritti e dei doveri dei cittadini





 
 
 
 
ARTICOLO 3
Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
 
ARTICOLO 4
La persona del Re è sacra ed inviolabile.
ARTICOLO 5
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
 
ARTICOLO 6
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
ARTICOLO 7

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

 
ARTICOLO 8
Il Re può far grazia e commutare le pene.
ARTICOLO 9
Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
ARTICOLO 10
La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
ARTICOLO 11
Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.
Ogni patto contrario è nullo.
ARTICOLO 12
Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.
 
ARTICOLO 13
Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
ARTICOLO 14
In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
ARTICOLO 15
Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
ARTICOLO 16
Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.
ARTICOLO 17

La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

 
ARTICOLO 18
I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.
ARTICOLO 19
La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
ARTICOLO 20
Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
ARTICOLO 21
Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
ARTICOLO 22
Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
ARTICOLO 23
Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
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DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
 
ARTICOLO 24
Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
ARTICOLO 25

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

ARTICOLO 26
La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

ARTICOLO 27

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
ARTICOLO 28
La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
ARTICOLO 29
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
ARTICOLO 30
Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
ARTICOLO 31
Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
ARTICOLO 32
E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
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DEL SENATO
 
ARTICOLO 33
Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
I
Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
II

Il Presidente della Camera dei Deputati;

III
I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
IV
I Ministri di Stato;
V
I Ministri Segretarii di Stato;
VI
Gli Ambasciatori;
VII
Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
VIII
I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
IX
I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
X
L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
XI
I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
XII
I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
XIII
Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
XIV
Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
XV
I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
XVI
I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
XVII
Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
XVIII
I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
XIX
I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
XX
Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
XXI

Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

ARTICOLO 34
I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
ARTICOLO 35
Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
ARTICOLO 36
Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
ARTICOLO 37
Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
ARTICOLO 38
Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
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DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
ARTICOLO 39
La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
ARTICOLO 40
Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
ARTICOLO 41
I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
ARTICOLO 42
I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
ARTICOLO 43
Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
ARTICOLO 44
Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
ARTICOLO 45
Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
ARTICOLO 46
Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
ARTICOLO 47
La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
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DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
ARTICOLO 48
Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
ARTICOLO 49
I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
ARTICOLO 50
Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità.
ARTICOLO 51
I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
ARTICOLO 52
Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.
ARTICOLO 53

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

ARTICOLO 54
Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.
ARTICOLO 55
Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.
ARTICOLO 56
Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
ARTICOLO 57
Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.
ARTICOLO 58
Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
ARTICOLO 59
Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
ARTICOLO 60
Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri.
ARTICOLO 61
Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
ARTICOLO 62
La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

ARTICOLO 63

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
ARTICOLO 64
Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
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DEI MINISTRI
ARTICOLO 65
Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
ARTICOLO 66
I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
ARTICOLO 67
I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.
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DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
ARTICOLO 68
La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
ARTICOLO 69
I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
ARTICOLO 70
I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
ARTICOLO 71
Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
ARTICOLO 72
Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
ARTICOLO 73
L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
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DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 74
Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
ARTICOLO 75
La Leva militare è regolata dalla legge.
ARTICOLO 76
E' istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
ARTICOLO 77
Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
ARTICOLO 78
Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
ARTICOLO 79
I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
ARTICOLO 80
Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.
ARTICOLO 81
Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 82
Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.
ARTICOLO 83
Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
ARTICOLO 84
I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
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