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LEGGE 381/1991
“DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI”
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| ARTICOLO 1 - Definizione |
1. |
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: |
a. |
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; |
b. |
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. |
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2. |
Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano. |
3. |
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa
sociale".
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| ARTICOLO 2 - Soci volontari |
1. |
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività
gratuitamente. |
2. |
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci. |
3. |
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle pre-
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1.
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3.
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4. |
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5. |
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6.
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Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 |
7. |
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8. |
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10.
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11.
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12. |
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stazioni relative. |
4. |
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità
dei soci. |
5. |
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in
applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci
volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per
gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. |
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| ARTICOLO 3 - Obblighi e divieti |
1. |
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni. |
2. |
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta
la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la
cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. |
3. |
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo
almeno una volta all'anno.
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| ARTICOLO 4 - Persone svantaggiate |
1. |
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre
persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
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2. |
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione
proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. |
3. |
Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. |
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| ARTICOLO 5 - Convenzioni |
1. |
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati
membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
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2. |
Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare
iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a
quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma
3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
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3. |
Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai
sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il
possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici
compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di
gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione,
l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La
verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima
dell'aggiudicazione dell'appalto.
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| ARTICOLO 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 |
1. |
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Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
sono apportate le seguenti modificazioni: |
a. |
all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale
stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale"; |
b. |
all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere
dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa
ha sede legale". |
c. |
al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione
sociale". |
d. |
all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte
nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta". |
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| ARTICOLO 7 - Regime tributario |
1. |
Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
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2. |
Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed
ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione,
relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale. |
3. |
Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti,
di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" |
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| ARTICOLO 8 - Consorzi |
1. |
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti
come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per
cento da cooperative sociali.
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| ARTICOLO 9 - Normativa regionale |
1. |
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative
sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con
le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
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2. |
Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i
requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
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3. |
Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della
cooperazione sociale. Gli oneri erivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. |
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| ARTICOLO 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza |
1. |
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
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| ARTICOLO 11 - Partecipazione delle persone giuridiche |
1. |
Possono essere ammesse come soci delle
cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
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| ARTICOLO 12 - Disciplina transitoria |
1. |
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore
della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa
previste.
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2. |
Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge,
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice
civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite
dall'atto costitutivo. |
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